Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

<< Cari signori, questa volta avete superato il limite della decenza, avete irrimediabilmente rotto il giocattolo. Siamo stati pazienti, fiduciosi no, ma pazienti si! Nel montare della marea mucillaginosa da voi creata, che sta progressivamente sommergendo le nostre speranze e fiaccando i nostri già flebili entusiasmi, è venuto a galla un enorme problema che più degli altri è suscettibile di inceppare il meccanismo della ricostruzione post sisma. Vi avevamo chiesto di analizzare questo problema e di risolverlo con la prontezza che è richiesta dall’eccezionalità della contingenza. Vi siete infatti proposti voi per risolvere i nostri problemi e in virtù di ciò siete stati da noi selezionati. Il nocciolo del problema è condensato nel disposto dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/’01 che così recita: “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42 e successive modificazioni”.

 

L’oscuro, ma insidioso testo, che evidentemente avete mal compreso, con ciò sottovalutando il nostro grido di aiuto, anche alla luce del parere espresso in merito dall’Ufficio legislativo del Mibac, può essere così esemplificato: gli interventi di demolizione e ricostruzione con modificazione della sagoma su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico non costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia, cioè sono assimilati agli interventi di nuova costruzione, con tutte le conseguenti implicazioni. Implicazioni che, tradotte in soldoni per il cittadino comune e per il politico distratto, comprendono, tra le altre, queste comuni fattispecie: un cittadino che possegga una casa regolarmente autorizzata, ma magari con dei volumi condonati, (quanti, anche di voi non hanno un sottotetto trasformato in abitazione, una veranda tamponata, una legnaia esterna costruita senza licenza o un posto macchina coperto realizzato di necessità in prossimità dei confini di proprietà, tutte opere regolarmente sanate con pagamento dei diritti e delle sanzioni), nel demolirla, anche se costretto a ciò da calamità naturale, vuole ricostruirla conservandone invariati i volumi e le altezze, ma migliorandola esteticamente e funzionalmente, modificando quindi una sagoma che prima non lo soddisfaceva.

Per fare ciò, dovrà rinunciare ad ogni diritto sulle porzioni di edificio che aveva precedentemente sanate; un contadino che possiede un casale ereditato dai genitori, magari scomodo, mal fatto, costruito in aderenza alle stalle, come si faceva una volta, e questa sua abitazione, distrutta dal sisma, egli voglia ricostruire in forme più comode e belle o semplicemente più funzionali, conservandone i volumi originari, ma variandone la sagoma: ebbene, costui dovrà vincolare molto terreno per ricostruirsi la casa, come se dovesse realizzare un nuovo edificio, come se i genitori non gli avessero lasciato niente >>.